Sez. L, Sentenza n. 15162 del 09/06/2008 (Rv. 603643 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Prova del fatto negativo - Incidenza sull'onere relativo - Esclusione - Modalità della prova - Dimostrazione di un fatto positivo contrario o per presunzioni - Fattispecie.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (Fattispecie relativa a domanda proposta nei confronti dell'ente previdenziale dal datore di lavoro al fine di ottenere, previo accertamento negativo della natura subordinata dei rapporti di lavoro dei propri collaboratori, la ripetizione dei contributi previdenziali versati).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)