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Sez. 1, Sentenza n. 2852 del 07/06/1978 (Rv. 392274 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - RESPONSABILITA PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA - IMPOSSIBILITA DI RESTITUZIONE DEL BENE - INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE - CRITERI - OCCUPAZIONE DI UN FONDO EFFETTUATA DA UN COMUNE PER UN'OPERA DI RICOSTRUZIONE - INTERVENTO DI FATTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI NON IN VESTE DI SOSTITUTO NE IN FORZA DI FORMALE PROVVEDIMENTO DI SOSTITUZIONE - OBBLIGAZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - DEL COMUNE.*
Stato
decisa il 1978-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392274-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - RESPONSABILITA PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA - IMPOSSIBILITA DI RESTITUZIONE DEL BENE - INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE - CRITERI - OCCUPAZIONE DI UN FONDO EFFETTUATA DA UN COMUNE PER UN'OPERA DI RICOSTRUZIONE - INTERVENTO DI FATTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI NON IN VESTE DI SOSTITUTO NE IN FORZA DI FORMALE PROVVEDIMENTO DI SOSTITUZIONE - OBBLIGAZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - DEL COMUNE.*

Qualora l'occupazione di un immobile, disposta in via temporanea o d'urgenza con decreto prefettizio, ovvero liberamente consentita dal proprietario per il periodo infrabiennale necessario alla espropriazione, divenga illegittima, per mancata emissione del decreto espropriativo nel biennio, e si renda impossibile la restituzione del bene, a causa della sua definitiva destinazione alla realizzazione di opera pubblica, l'Azione di detto proprietario per il ristoro del danno, configurante Azione risarcitoria per illecito aquiliano, va proposta esclusivamente nei confronti dell'autore dell'illecito medesimo, e, cioe, del soggetto cui sia ascrivibile l'occupazione e l'esecuzione dell'opera pubblica, e che non si sia attivato per dare tempestivo corso al procedimento espropriativo. Pertanto, con riguardo all'occupazione di un fondo effettuata da un comune per un'opera di ricostruzione, ai sensi del DLCPS 10 aprile 1947 n 261, ove risulti che l'attuazione di tale opera sia esclusivamente riferibile al comune stesso, in quanto l'amministrazione dei lavori pubblici, ancorche di fatto intervenuta nella sua realizzazione, non abbia agito in veste di sostituto ed in forza di formale provvedimento di sostituzione (artt 58 e 59 del citato decreto), il comune medesimo deve ritenersi unico obbligato al risarcimento del danno in questione. (V 1577/77, mass n 385289; (V 902/73, mass n 363256).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 10/04/1947 num. 261 art. 58, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 10/04/1947 num. 261 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)