Sez. 4, Sentenza n. 44791 del 11/07/2014 Ud. (dep. 27/10/2014) Rv. 260639 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Corte cost., sent. n. 32 del 2014 - Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio - Droghe cosiddette "leggere" - Regime sanzionatorio di maggior favore per il reo - Configurabilità - Pena inflitta a titolo di continuazione - Pronuncia di incostituzionalità - Incidenza - Annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena - Condizioni - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, stante la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, l'affermata continuazione tra i reati può determinare l'annullamento della sentenza impugnata qualora sia possibile ritenere che la pena inflitta possa essere rideterminata dal giudice del rinvio per effetto dell'applicazione del principio di prevalenza della legge penale più favorevole al reo. (In applicazione del principio la Corte ha confermato la sentenza impugnata, escludendo effetti favorevoli dall'applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90, nella sua originaria versione, atteso che l'imputato era stato condannato per detenzione e cessione sia di droghe leggere sia di droghe pesanti, di talché tale applicazione avrebbe determinato la configurabilità di un ulteriore reato satellite, in ragione della natura diversificata degli stupefacenti, con ulteriore aumento della pena già inflitta).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)