Sez. 1, Sentenza n. 33373 del 23/06/2015 Cc. (dep. 28/07/2015) Rv. 264737 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Corte cost., sent. n. 32 del 2014 - Droghe cosiddette "pesanti" - Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio - Regime sanzionatorio di minor favore per il reo - Configurabilità - Effetti - Ragioni - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "pesanti" di un trattamento sanzionatorio meno favorevole per il reo, prevedendo una pena edittale maggiore nel minimo; ne consegue che per le condotte aventi ad oggetto tali sostanze, che siano state commesse nel corso della vigenza delle disposizioni attinte dalla censura di incostituzionalità, le stesse continuano ad applicarsi. (Fattispecie di detenzione contestuale di droghe sia "pesanti" sia "leggere", in relazione alla quale la Corte ha osservato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale non deve andare a detrimento delle posizioni giuridiche degli imputati, essendo gli effetti della pronuncia recessivi rispetto al principio poziore della applicazione della legge penale più favorevole al reo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)