Sez. L, Sentenza n. 13691 del 07/12/1999 (Rv. 531922 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Legge n. 223 del 1991 - Determinazione concordata dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare - Requisiti di validità, alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 268 del 1994 - Criterio dell'anzianità anagrafica e dell'anzianità contributiva con fruizione di trattamento integrato di "mobilità lunga" - Validità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In materia di licenziamenti collettivi, tra imprenditore e sindacati può intercorrere - secondo quanto indicato dall'art. 5 primo comma della legge n. 223 del 1991 - un accordo inteso a disciplinare l'esercizio del potere di collocare in mobilità i lavoratori in esubero, stabilendo criteri di scelta anche difformi da quelli legali purché rispondenti a requisiti di obiettività e razionalità. La sussistenza di tali requisiti - che è stata riconosciuta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 268 del 1994 in relazione al criterio della prossimità a trattamento pensionistico - va altresì riconosciuta allorché sia stato concordato un duplice criterio, quello dell'età anagrafica e l'altro dell'anzianità contributiva, e sia previsto in favore dei lavoratori collocati in mobilità un trattamento integrativo di quello legale sino al raggiungimento dell'età pensionabile; in tal caso, infatti, il criterio concordato è pienamente compatibile con le finalità volute dal legislatore ed è razionalmente giustificato nell'attuale contesto di disoccupazione strutturale.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)