Sez. 3, Sentenza n. 3139 del 03/12/2013 Ud. (dep. 23/01/2014) Rv. 258587 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Reati edilizi - Condanna - Sospensione condizionale della pena - Subordino del beneficio alla demolizione - Potere discrezionale del giudice - Criteri di valutazione - Prognosi di ravvedimento dipendente dall'adempimento dell'obbligo di ripristino - Legittimità - Fattispecie.
EDILIZIA - IN GENERE
In caso di condanna per reati edilizi, è correttamente esercitato il potere discrezionale di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dei manufatti abusivamente realizzati quando, in considerazione delle circostanze di fatto, la prognosi di astensione del reo dal commettere nuovi reati può essere positivamente pronunciata solo in presenza di una manifestazione di effettivo ravvedimento, che si traduce nell'adempimento di un obbligo di "facere" direttamente funzionale al ripristino del bene offeso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione in ragione dell'inerzia degli imputati a fronte della pregressa ingiunzione impartita dagli organi del Comune).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)