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Sez. 3, Sentenza n. 39471 del 18/07/2017 Ud. (dep. 28/08/2017) Rv. 272503 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Reati edilizi - Condanna - Sospensione condizionale della pena - Possibilità di subordinare il beneficio alla demolizione dell'opera abusiva - Legittimità - Onere motivazionale - Contenuto.
Stato
decisa il 2017-07-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272503-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di reati edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, può legittimamente subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, in quanto tale ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, dovendo, tuttavia, indicare le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen., ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)