Sez. L, Sentenza n. 6639 del 23/03/2011 (Rv. 616473 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Diritto del lavoratore alla parità di trattamento - Insussistenza - Riduzione salariale per i primi 15 mesi lavorativi, per i neo assunti a seguito di trasformazione del contratto di formazione e lavoro - Legittimità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
Nel rapporto di lavoro subordinato privato non opera, di regola, il principio di parità di trattamento retributivo; ne consegue la validità dell'art. 7 del CCNL del 1995 del settore autoferrotranvieri laddove prevede la riduzione salariale per i primi 15 mesi di rapporto a tempo indeterminato, a seguito della trasformazione di contratto di formazione e lavoro, per i motivi espressi dalle parti stipulanti e, cioè, per l'incentivo premiante per il datore di lavoro che trasformi in rapporti a tempo indeterminato l'80% dei contratti di formazione e lavoro in scadenza e per la considerazione che i lavoratori "neoassunti" si trovino in possesso di una professionalità non comparabile con quella degli altri.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 11/04/1995 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)