Sez. L, Sentenza n. 8328 del 25/07/1991 (Rv. 473317 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Preclusione del ricorso inammissibile o improcedibile | Insussistenza e conseguente riproposizione del ricorso - Termine - Termine breve - Applicabilità - Decorrenza.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Preclusione del ricorso inammissibile o improcedibile
La riproposizione del ricorso principale, non ancora dichiarato inammissibile o improcedibile, avverso sentenza non notificata (o la cui notificazione sia inesistente in quanto eseguita da istanza di un legale diverso dal difensore della parte), è soggetta non al termine annuale ma al termine breve decorrente dalla data di notificazione dell'impugnazione da rinnovare, atteso che tale notificazione equivale, sul piano della "scienza legale" da parte dell'impugnante, alla notifica della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)