Sez. L, Sentenza n. 158 del 13/01/1988 (Rv. 456783 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - INQUADRAMENTO SPETTANTE AL LAVORATORE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AD INQUADRAMENTO DI DIPENDENTI DI INDUSTRIE METALMECCANICHE A PARTECIPAZIONE STATALE IN CONSIDERAZIONE DELL'ESERCIZIO DI "UN CERTO POTERE DI INIZIATIVA".*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - INQUADRAMENTO SPETTANTE AL LAVORATORE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AD INQUADRAMENTO DI DIPENDENTI DI INDUSTRIE METALMECCANICHE A PARTECIPAZIONE STATALE IN CONSIDERAZIONE DELL'ESERCIZIO DI "UN CERTO POTERE DI INIZIATIVA".*
Il giudizio di merito circa l'inquadramento spettante al lavoratore, alla stregua del raffronto delle mansioni concretamente svolte con la disciplina collettiva in tema di classificazione del personale, è incensurabile in Sede di legittimità, ove l'interpretazione di tale disciplina sia conforme ai criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi e risulti del pari correttamente motivata la valutazione delle mansioni anzidette. (nella specie, l'impugnata sentenza aveva ritenuto, in particolare, che l'Esercizio di "un certo potere d'iniziativa" fosse richiesto anche dal C.C.n.L. del 1973 per le industrie metalmeccaniche a partecipazione statale, ai fini dell'inquadramento nel quinto livello - già cat. Cs1 -, e che detto elemento non caratterizzasse le mansioni del lavoratore, cui erano affidati la guida e il controllo di un gruppo di operatrici nell'ambito di dettagliate Disposizioni anziché di direttive di massima). (V 4289/86, mass n 447057; (V 4480/84, mass n 436375).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 04/05/1973
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)