diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3447 del 24/03/1995 (Rv. 491382 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Reiterazione di domande ed eccezioni non accolte, al fine di evitare la presunzione di rinunzia ex art. 346 cod. proc. civ. - Forma - Libertà - Limiti - Generico richiamo alle difese svolte nel precedente grado del giudizio - Insufficienza.
Stato
decisa il 1995-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491382-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

L'appellato vittorioso in primo grado il quale voglia evitare la presunzione di rinunzia alle domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, stabilita dall'art. 346 cod. proc. civ. applicabile anche nel rito del lavoro, ha l'onere di reiterare tali domande ed eccezioni riproponendole in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la sua volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione delle stesse, sempreché peraltro la riproposizione, pur libera nella forma, sia fatta in modo specifico, non essendo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte nel precedente grado del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)