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Sez. L, Sentenza n. 6466 del 29/10/1983 (Rv. 431204 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - PRESUPPOSTI - ATTUALE PERDITA DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - CONSEGUENZE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1983-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431204-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - PRESUPPOSTI - ATTUALE PERDITA DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - CONSEGUENZE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*

A differenza del diritto alla regolarizzazione della posizione assicurativa, finalizzata ad una mera probabilità, il diritto al risarcimento del danno di cui all'art. 2116 comma secondo cod. civ. presuppone non solo l'inadempienza contributiva del datore di lavoro ma altresì l'attuale perdita della prestazione previdenziale, atteso che nel periodo antecedente non è neppure certo che il danno abbia a verificarsi, sicché la prescrizione può ritenersi decorrente solo dalla data del virtuale conseguimento del diritto alla detta prestazione. (V 5228/81, mass n 416001; (V 3108/80, mass n 406892; (V 6568/79, mass n 403314).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)