Sez. L, Sentenza n. 3108 del 12/05/1980 (Rv. 406892 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - DIRITTO AL RISARCIMENTO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - DIRITTO AL RISARCIMENTO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Il rapporto risarcitorio ex art 2116 cod civ si concreta nel momento della perdita totale o parziale della pensione causata da una mancata o parziale contribuzione e poiche in questo momento si concreta la lesione del diritto e da tale momento che comincia a decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento contro il datore di lavoro e cio anche nell'ipotesi in cui il lavoratore, avendo costituito una rendita vitalizia pari alla pensione o quota di pensione venuta a mancare in conseguenza dell'omissione contributiva, avvalendosi della facolta prevista dall'art 13 della legge 12 agosto 1962 n 1338, chieda a titolo di risarcimento il rimborso della somma versata all'INPS per la Costituzione della rendita stessa. Infatti, dopo l'Esercizio della facolta prevista dalla norma da ultimo citata l'oggetto del diritto al risarcimento del danno si traduce nel diritto alla reintegrazione del patrimonio del lavoratore della diminuzione di valore subita per eliminare la perdita totale o parziale della pensione nel modo consentito dalla legge, diritto che continua ad avere il suo titolo, la sua disciplina ed il suo momento di riferimento nei confronti del datore di lavoro nella fattispecie legale dell'art 2116 cod civ. (Conf 6568/79, mass n 403314; (Conf 2503/79, mass n 398828; (Conf 4234/78, mass n 393870; (contra 3933/79, mass n 400396).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)