Sez. L, Sentenza n. 5228 del 05/10/1981 (Rv. 416001 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - PROVA E VALUTAZIONE DEL DANNO (CRITERI) - OMESSO VERSAMENTO TOTALE O PARZIALE DEI CONTRIBUTI - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE SECONDO LA MISURA DELLA RENDITA SOSTITUTIVA EX LEGGE N. 1338 DEL 1962 - PRESUPPOSTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - PROVA E VALUTAZIONE DEL DANNO (CRITERI) - OMESSO VERSAMENTO TOTALE O PARZIALE DEI CONTRIBUTI - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE SECONDO LA MISURA DELLA RENDITA SOSTITUTIVA EX LEGGE N. 1338 DEL 1962 - PRESUPPOSTI.*
Nel caso di omesso versamento - totale o parziale - dei contributi assicurativi, la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, liquidato secondo la misura della rendita sostitutiva delle omesse contribuzioni e del mancato conseguimento delle prestazioni previdenziali (l. 12 agosto 1962 n. 1338), presuppone la concreta ed effettiva verificazione del danno, per il definitivo rifiuto dell'i.N.P.S. di corrispondere la pensione, e che, inoltre, i contributi non versati siano prescritti, e cioè non più recuperabili, dovendosene, in caso contrario, disporre il versamento, ai fini della Costituzione o ricostituzione della posizione assicurativa del lavoratore. (V. 551/81, mass. N. 411033; (V. 3108/80, mass. N. 406892; (V. 6568/79, mass. N. 403314; (V. 3933/79, mass. N. 400396; (V. 465/79, mass. N. 396586; (V. 202/77, mass. N. 383717; (V. 725/76, mass. N. 379375; (V. 661/76, mass. N. 379309; (V. 265/76, mass. N. 378932; (V. 4115/75, mass. N. 378435).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)