Sez. 1, Sentenza n. 4184 del 16/07/1984 (Rv. 436138 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - SOTTOPOSIZIONE DELL'IMPRESA ASSICURATIVA A LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, CON TRASFERIMENTO DEL PORTAFOGLIO DELLA MEDESIMA AD ALTRA IMPRESA - AZIONE RISARCITORIA - PROPOSIZIONE - MODALITÀ - CONSEGUENZE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - SOTTOPOSIZIONE DELL'IMPRESA ASSICURATIVA A LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, CON TRASFERIMENTO DEL PORTAFOGLIO DELLA MEDESIMA AD ALTRA IMPRESA - AZIONE RISARCITORIA - PROPOSIZIONE - MODALITÀ - CONSEGUENZE.*
In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti coperti da Assicurazione a norma della legge 24 dicembre 1969 n. 990, la relativa Azione risarcitoria - in ipotesi di sottoposizione dell'impresa assicurativa a liquidazione coatta amministrativa con trasferimento del portafoglio della medesima ad altra impresa, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 26 settembre 1978 n. 576 (convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978 n. 738) - va proposta, in base al terzo comma del successivo art. 4, "convenendo in giudizio l'impresa cessionaria in nome dell'istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "fondo di garanzia per le vittime della strada"". Consegue che, ove quest'ultima impresa sia convenuta in giudizio senza la specifica indicazione di tale rappresentanza e, quindi, in proprio, si configura il difetto di legittimazione passiva della stessa, né il giudice può, difformemente dalla domanda come formulata dall'attore, pronunziare la sua condanna in rappresentanza del "fondo di garanzia", implicando ciò violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.. (V 1579/84, mass n 433653; (V 5315/83, mass n 430227; (V 2677/83, mass n 427568; (Conf 4362/82, mass n 422339).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 1, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)