Sez. L, Sentenza n. 7352 del 13/05/2003 (Rv. 562993 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Assunzione di lavoratori già licenziati a seguito di procedura di mobilità - Benefici contributivi ex art. 8, comma secondo, legge n. 223 del 1991 - Presupposti - Accertamento dell'effettiva sussistenza di una situazione di esubero di personale e dell'assenza di intenti elusivi nell'assunzione di detto personale da parte della nuova impresa - Necessità - Prosecuzione o riattivazione dei rapporti di lavoro presso l'azienda originaria - Spettanza dei suddetti benefici - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma quarto, della legge n.223 del 1991 (come quello di cui all'art. 25, comma nono, della stessa legge) in favore delle imprese che assumono personale già licenziato a seguito della procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della stessa legge, presuppone che venga accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di tale personale da una nuova impresa - assunzione successiva all'entrata in vigore del comma quarto bis del citato art. 8 - risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi invece una condotta elusiva degli scopi legislativi, finalizzata al solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti di lavoro. Ove poi l'azienda originaria, intesa nel suo complesso, abbia continuato o ripreso ad operare (non rilevando né se titolare sia lo stesso imprenditore o altro subentrante, né lo strumento negoziale attraverso cui si sia verificata la cessione dell'azienda) la prosecuzione del rapporto di lavoro o la sua riattivazione presso tale azienda costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l'effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge, come tale non meritevole dei benefici della decontribuzione.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 18, Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)