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Sez. L, Sentenza n. 15652 del 12/12/2001 (Rv. 551043 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Assunzione di lavoratori già licenziati a seguito di procedura di mobilità - Benefici contributivi ex art. 8, comma secondo, legge n. 223 del 1991 - Presupposti - Accertamento dell'effettiva sussistenza di una situazione di esubero di personale e dell'assenza di intenti elusivi nell'assunzione di detto personale da parte della nuova impresa - Necessità - Prosecuzione o riattivazione dei rapporti di lavoro per effetto di trasferimento di azienda - Spettanza dei suddetti benefici - Esclusione - Accordo sindacale sulle modalità attuative del trasferimento di azienda - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551043-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma secondo, della legge n. 223 del 1991, in favore delle imprese che assumono personale dipendente già licenziato a seguito della procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della stessa legge, presuppone che venga accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l'assunzione di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi invece condotte elusive degli scopi legislativi finalizzate al solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi. Ne consegue che ove l'azienda - intesa come complesso organizzato non solo di mezzi ma anche di lavoratori stabilmente addetti ad essa - abbia continuato o riprenda ad operare (non importando né se titolare sia lo stesso imprenditore o altro subentrante né lo strumento negoziale attraverso cui si sia verificata la cessione totale o parziale di azienda) la prosecuzione o la riattivazione del rapporto di lavoro presso il nuovo datore di lavoro costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l'effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge (art. 2112 cod. civ., come modificato dall'art. 47 della legge n. 428 del 1990 e dal decreto legislativo n. 18 del 2001) il cui adempimento non giustifica l'attribuzione dei benefici contributivi in argomento non traducendosi in un reale incremento occupazionale. Nè assume alcun rilievo in contrario l'eventuale raggiungimento di un accordo tra impresa e sindacati in ordine alle modalità attuative del trasferimento di azienda in quanto simile accordo può derogare agli effetti voluti dal citato art. 2112 cod. civ. soltanto nella particolare ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990 cit..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2555, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)