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Sez. L, Sentenza n. 9532 del 01/07/2002 (Rv. 555479 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Assunzione di lavoratori già licenziati a seguito di procedura di mobilità - Benefici contributivi all'impresa, ex art. 8 legge n. 223 del 1991 - Esclusione in caso di coincidenza degli assetti proprietari con quelli dell'impresa procedente al licenziamento (art. 8 cit., comma quarto bis) - Individuazione di tale "coincidenza" - Criteri.
Stato
decisa il 2002-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555479-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Ai fini dell'esclusione dai benefici contributivi previsti dall'art. 8 legge n. 223 del 1991 delle imprese che, pur riassumendo lavoratori licenziati a seguito di procedura di mobilità, abbiano "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" con quelli dell'impresa che ebbe a procedere ai licenziamenti (così come previsto dal comma quarto bis dell'art. 8 cit., introdotto dall'art. 2 D.L. n. 299 del 1994, convertito con modificazioni in legge n. 451 del 1994), per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" possono ritenersi tutte quelle situazioni che, pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote, facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e fare attuare un'operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da un'azienda e la loro assunzione da parte dell'altra.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 2 CORTE COST., Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)