Sez. 6, Sentenza n. 22485 del 27/05/2005 Cc. (dep. 14/06/2005) Rv. 232389 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - IN GENERE | Giudizio abbreviato - Sospensione dei termini - In ragione della particolare complessità del processo - Possibilità - Fondamento.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - IN GENERE
In tema di giudizio abbreviato, la possibilità di sospendere i termini di durata massima della custodia cautelare (art. 2 comma primo legge 5 giugno 2000 n. 144) trova fondamento nella profonda modifica che tale rito ha subito per effetto della legge 16 dicembre 1999 n. 479, che consente di procedere a integrazioni probatorie, sia di ufficio, che con riferimento a una richiesta condizionata da parte dell'imputato; ne consegue che anche tale giudizio può connotarsi come "particolarmente complesso", senza che tale connotazione ne contraddica la natura.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5, Legge 16/12/1999 num. 479 art. 2 CORTE COST., Legge 05/06/2000 num. 144 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)