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Sez. 1, Sentenza n. 75 del 09/01/1987 (Rv. 449878 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - NATURA INTRINSECA (EFFETTI DEGLI ATTI) - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449878-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - NATURA INTRINSECA (EFFETTI DEGLI ATTI) - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Ai sensi dell'art. 8 della legge di registro (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269), corrispondente all'art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 ed all'art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'atto deve essere tassato in base alla sua intrinseca natura ed agli effetti (ancorché non corrispondenti al titolo ed alla Forma apparente) da individuare attraverso l'interpretazione dei patti negoziali secondo le regole generali di ermeneutica, con esclusione degli elementi desumibili aliunde. In tale indagine non è precluso il ricorso al dato letterale, ove esso non risulti in contrasto con la sostanza del negozio, e neppure il collegamento fra più patti negoziali, ove siano espressione di un disegno unitario tale da evidenziare la effettiva portata dell'atto da tassare. (V 2239/83, mass n 427082; (V 2039/81, mass n 412759; (V 0221/81, mass n 410629).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 8, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 19, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)