Sez. 2, Sentenza n. 591 del 24/01/1980 (Rv. 403975 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA DOMANDA DELLO ATTORE - NECESSITA - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DEI FATTI DEDOTTI DALL'ATTORE - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA DOMANDA DELLO ATTORE - NECESSITA - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DEI FATTI DEDOTTI DALL'ATTORE - IRRILEVANZA.*
Ai fini dell'individuazione del giudice competente per materia, la Determinazione della materia del contendere va fatta con riferimento alla domanda proposta dall'attore, liberamente qualificata dal giudice sotto l'aspetto giuridico, mentre le eccezioni del convenuto - e, in particolare, la contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda - non possono comportare l'esclusione della Competenza, ravvisabile alla stregua del petitum sostanziale, ma solo costituire fonte complementare degli elementi determinativi della Competenza, quando questa non possa radicarsi in concreto in base al contenuto della sola domanda dell'attore. (Conf 3517/78, mass n 393004).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)