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Sez. 2, Sentenza n. 3517 del 12/07/1978 (Rv. 393004 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA DOMANDA DELLO ATTORE - NECESSITA - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DEI FATTI DEDOTTI DALL'ATTORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393004-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA DOMANDA DELLO ATTORE - NECESSITA - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DEI FATTI DEDOTTI DALL'ATTORE - IRRILEVANZA.*

Ai fini dell'individuazione del giudice competente ratione materiae, la Determinazione della materia del contendere va fatta con riferimento alla domanda proposta dall'attore, liberamente qualificata dal giudice sotto l'aspetto giuridico, mentre l'eccezione del convenuto - ed in particolare la contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda - non puo comportare l'esclusione della Competenza cosi ravvisabile alla stregua del petitum sostanziale. (Conf 2906/76, mass n 381671).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)