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Sez. 1, Sentenza n. 3266 del 19/02/2004 (Rv. 570278 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Provvedimento espulsivo - Traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero - O in quella francese, inglese o spagnola - Necessità - Fondamento - Impossibilità di traduzione nella lingua conosciuta dall'espulso - Motivazione - Obbligo - Sussistenza - Sindacato da parte del giudice di merito sull'effettività delle ragioni impeditive - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570278-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di espulsione amministrativa, ove lo straniero non conosca la lingua italiana è necessaria la traduzione (o la sintesi del contenuto del provvedimento) in una lingua dallo stesso conosciuta o, se ciò non è possibile, in una delle tre lingue che il legislatore indica nell'inglese, francese o spagnolo, in ragione della massima diffusione, atta a rendere più agevole, sia all'autorità amministrativa, sia allo straniero, il reperimento di un traduttore. L'autorità che dispone l'espulsione è tenuta a specificare le ragioni che impediscono la traduzione nella lingua conosciuta dall'espulso, per mancata identificazione del paese di provenienza o per una lingua che non consente l'agevole reperimento di un traduttore, ma l'effettività di tali ragioni non è sindacabile da parte del giudice di merito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)