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Sez. 1, Sentenza n. 879 del 25/01/2002 (Rv. 551832 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Decreto di espulsione - Traduzione in lingua del paese d'origine dello straniero o da lui conosciuta - Necessità - Traduzione in lingua francese inglese o spagnola - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551832-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di espulsione dello straniero, l'autorità amministrativa è tenuta a comunicare all'interessato ogni atto concernente l'espulsione (con l'indicazione della relativa modalità di impugnazione), tradotto nella lingua del suo paese d'origine o nella lingua da lui conosciuta, essendo possibile la traduzione in lingua inglese, francese e spagnola solo nell'ipotesi di mancata identificazione del paese di provenienza dello straniero, ovvero di accertata provenienza da un paese la cui lingua, per la sua rarità, non consenta l'agevole reperimento di un traduttore; ne consegue che deve essere annullato per violazione del diritto di difesa il decreto di espulsione che non sia stato tradotto in una delle lingue note all'interessato quando non ricorrono le circostanze sopra riportate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)