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Sez. 5, Sentenza n. 7225 del 08/02/2006 Ud. (dep. 27/02/2006) Rv. 233609 - 01

GIUDICE DI PACE - SANZIONI - IN GENERE | Reato commesso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 274 del 2000 - Disciplina transitoria - Applicazione del nuovo regime sanzionatorio - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233609-01

GIUDICE DI PACE - SANZIONI - IN GENERE

È legittimo il diniego della sospensione condizionale della pena qualora si tratti di reato attribuito alla competenza del giudice di pace (nella specie delitto di lesioni personali), commesso prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 274 del 2000 e giudicato dal giudice togato, in quanto, in tal caso, trovano applicazione, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli articoli 63, comma primo e sessantaquattresimo, le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 del suddetto D.Lgs., poiché più favorevoli, in virtù dell'art. 2, comma terzo, cod. pen.. (La Corte ha osservato al riguardo che la mancata previsione della sospensione condizionale delle pene irrogate dal giudice di pace, ex art. 60 D.Lgs. n. 274 del 2000, non determina un trattamento in concreto più sfavorevole per l'imputato, considerato che il beneficio può essere revocato e che, comunque, è precluso al giudice combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del "favor rei", perché in tal modo si applicherebbe una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 3, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 60 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)