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Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 14/03/1988 (Rv. 458206 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV. - COSTRUZIONE DI UN MANUFATTO ESEGUITA A CONFINE CON UNA VIA PUBBLICA - PRIVATO PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE ANTISTANTE SITUATO SULL'ALTRO LATO DELLA VIA PUBBLICA - DIRITTO ALLA RIDUZIONE IN PRISTINO DEI LUOGHI - ESCLUSIONE - AL RISARCIMENTO - SUSSISTENZA - CARATTERE ESCLUSIVO.*
Stato
decisa il 1988-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458206-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV. - COSTRUZIONE DI UN MANUFATTO ESEGUITA A CONFINE CON UNA VIA PUBBLICA - PRIVATO PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE ANTISTANTE SITUATO SULL'ALTRO LATO DELLA VIA PUBBLICA - DIRITTO ALLA RIDUZIONE IN PRISTINO DEI LUOGHI - ESCLUSIONE - AL RISARCIMENTO - SUSSISTENZA - CARATTERE ESCLUSIVO.*

La costruzione di un manufatto eseguita a confine con una via pubblica non è soggetta ad osservare le norme previste dal codice civile in materia di distanze fra fondi finitimi, né quelle dei regolamenti locali integrative delle prime, ma le leggi ed i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra il proprietario frontista e l'ente cui appartiene la strada, ai quali rinvia l'art. 879, secondo comma cod. civ.. consegue che, in caso di accertata violazione di queste che tendono a tutelare principalmente interessi d'ordine generale, il privato proprietario dell'immobile antistante, situato sull'altro lato della via pubblica, può chiedere solo il risarcimento del danno e non anche la riduzione in pristino dei luoghi ai sensi dell'art. 872, secondo comma cod. civ.. (V 4353/85, mass n 441819; (V 7520/83, mass n 432115).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 879, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)