Sez. L, Sentenza n. 10624 del 28/10/1997 (Rv. 509331 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA | Mancanza della forma scritta nei rapporti ex. art. 2 primo comma, legge n. 108 del 1990 - Effetti - Continuazione del rapporto e diritto del lavoratore alla retribuzione - Previsione sanzionatoria ex. art. 8 legge n. 604 del 1966 - Applicabilità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA
Nei rapporti soggetti alla normativa dell'art. 2, primo comma, della legge 11 maggio 1990 n. 108 il licenziamento privo del requisito della forma scritta è in ogni caso inidoneo ad incidere sulla continuità giuridica del rapporto e quindi sul diritto del lavoratore alla retribuzione dovuta contrattualmente fino alla riammissione in servizio, non potendo trovare applicazione in tale ipotesi la previsione sanzionatoria dell'art. 8 della legge n.604 del 1966, riferibile soltanto alle ipotesi di licenziamento privo di giustificazione.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)