diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10697 del 29/11/1996 (Rv. 500947 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA | Scritta - Omissione (licenziamento orale) - Conseguenze - Inesistenza giuridica - Impugnazione nel termine di decadenza - Necessità - Esclusione - Diritto alla retribuzione - Persistenza.
Stato
decisa il 1996-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500947-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA

In relazione a impresa assoggettata alla disciplina sui licenziamenti individuali di cui alle leggi n. 604 del 1966 e n. 108 del 1990, il licenziamento intimato oralmente deve ritenersi giuridicamente inesistente e come tale, da un lato, non richiede impugnazione nel termine di decadenza di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966 (rilevante invece ai fini della tutela obbligatoria nei confronti dei licenziamenti affetti da vizi sostanziali) e, dall'altro, non incide sulla continuità del rapporto di lavoro e quindi sul diritto del lavoratore alla retribuzione fino alla riammissione in servizio.

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/06/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)