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Sez. 1, Sentenza n. 849 del 29/10/2014 Ud. (dep. 12/01/2015) Rv. 261978 - 01

ARMI - OMESSA CUSTODIA | Reato di cui all'art. 20 bis della legge n. 110 del 1975 - Omissione di cautele per impedire l'impossessamento di armi da parte di soggetti minori, incapaci, inesperti o tossicodipendenti - Rappresentazione da parte dell'agente della situazione di pericolo - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261978-01

ARMI - OMESSA CUSTODIA

Ai fini della integrazione del reato previsto dall'art. 20 bis, comma secondo, legge n.110 del 1975, è necessario che l'agente possa rappresentarsi, in relazione a circostanze specifiche, l'esistenza di una situazione di fatto, tale da richiedere l'adozione di cautele necessarie ad impedire l'impossessamento delle armi da parte di uno dei soggetti - minori incapaci, inesperto o tossicodipendenti - appartenenti alle particolari categorie previste dalla norma. (In applicazione del principio, la Suprema Corte ha escluso la configurabilità del reato in relazione alla detenzione di armi in una casa non abitata nè frequentata da alcun soggetto riconducibile alle categorie indicate dalla legge).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20 bis, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)