Sez. 5, Sentenza n. 45964 del 30/10/2007 Cc. (dep. 07/12/2007) Rv. 238497 - 01
ARMI - OMESSA CUSTODIA | Omissione di cautele adeguate ad evitare l'impossessamento di armi da parte di minori, soggetti incapaci, inesperti o tossicodipendenti - Natura - Reato di pericolo concreto.
ARMI - OMESSA CUSTODIA
Il reato di omessa custodia di armi (art. 20 bis L. n. 110 del 1975) è un reato di mera condotta e di pericolo che si perfeziona per il solo fatto che l'agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dalla norma incriminatrice - minori, soggetti incapaci, inesperti o tossicodipendenti - sia giunta a impossessarsi dell'arma o delle munizioni, in quanto è necessario che, sulla base di circostanze specifiche, l'agente possa e debba rappresentarsi l'esistenza di una situazione tale da richiedere l'adozione di cautele specifiche e necessarie per impedire l'impossessamento delle armi da parte di uno dei soggetti indicati.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)