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Sez. 1, Sentenza n. 18931 del 10/04/2013 Ud. (dep. 30/04/2013) Rv. 256018 - 01

ARMI - OMESSA CUSTODIA | Omissione di cautele idonee ad evitare l'impossessamento di armi da parte di minori, soggetti incapaci, inesperti o tossicodipendenti - Natura - Reati di pericolo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256018-01

ARMI - OMESSA CUSTODIA

Il reato di omessa custodia di armi (art. 20 bis L. n. 110 del 1975) รจ di mera condotta e di pericolo e si perfeziona per il solo fatto che l'agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dalla norma incriminatrice - minori, soggetti incapaci, inesperti o tossicodipendenti - sia giunta a impossessarsi dell'arma o delle munizioni. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che la conservazione delle armi all'interno di un mobile o di uno scrittoio, chiuso anche a chiave, ma con chiave reperibile, non integra una cautela sufficiente ad impedire l'accesso all'arma medesima).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)