Sez. 3, Sentenza n. 7213 del 03/08/1994 (Rv. 487637 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Legittimazione passiva e litisconsorzio necessario di tutti i soggetti del processo esecutivo - Sussistenza - Debitore esecutato - Parte necessaria del giudizio - Mancata evocazione - Non integrità del contraddittorio - Rilevazione d'ufficio anche in sede di legittimità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
Poiché nelle cause di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.) sono passivamente legittimati e "litisconsorti" necessari tutti i soggetti del processo esecutivo indicati dall'art. 485, comma primo, cod. proc. civ., il debitore esecutato è parte necessaria del giudizio nel quale si discute della validità di atti del processo che incideranno sulla distribuzione del ricavato dell'esecuzione, con la conseguenza che la questione della non integrità del contraddittorio, per la mancata evocazione del debitore (e la conseguente nullità della sentenza), può essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)