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Sez. 3, Sentenza n. 2060 del 24/03/1986 (Rv. 445266 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - LITISCONSORTI NECESSARI.*
Stato
decisa il 1986-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445266-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - LITISCONSORTI NECESSARI.*

Nelle cause di opposizione agli Atti esecutivi sono passivamente legittimati e litisconsorti necessari tutti i soggetti del processo esecutivo indicati dall'art. 485, primo comma, cod. proc. civ. e cioè il creditore procedente, il debitore esecutato, i creditori intervenuti e gli altri eventuali interessati. (Conf 4299/80, mass n 408171; (Conf 377/79, mass n 396474).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)