Sez. 1, Sentenza n. 2496 del 13/07/1968 (Rv. 334940 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - IN GENERE - CONCORSO DI PIU ENTI NELL'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE - PARTECIPAZIONE DI TUTTI GLI ENTI AL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO - ESCLUSIONE - IPOTESI CONFIGURABILI - IPOTESI PREVISTA DALL'ART 58 DEL DLCPS N 261 DEL 1947.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - IN GENERE - CONCORSO DI PIU ENTI NELL'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE - PARTECIPAZIONE DI TUTTI GLI ENTI AL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO - ESCLUSIONE - IPOTESI CONFIGURABILI - IPOTESI PREVISTA DALL'ART 58 DEL DLCPS N 261 DEL 1947.*
Le varie ipotesi, nelle quali, in applicazione di leggi speciali si presenta il fenomeno che piu enti pubblici vengono a concorrere nella attuazione di opere pubbliche, non sempre comportano la partecipazione dei vari enti al procedimento espropriativo. Nell'ipotesi del mero finanziamento o del semplice affidamento della esecuzione di certe opere, l'ente finanziante o affidatario resta estraneo al procedimento espropriativo. Nell'ipotesi di delegazione, sostituzione od anche affidamento(totale) l'ente delegato, sostituente o affidatario assume non soltanto l'Onere finanziario dell'opera e l'esecuzione della stessa ma anche il compito di provvedere all'espropriazione. In relazione a tali ultime ipotesi la legittimazione attiva e passiva nei confronti dei terzi va determinata in base alla qualita e quantita dei poteri conferiti dalla legge o dall'atto amministrativo che fa insorgere la particolare situazione. Nell'ipotesi prevista dall'art 58 del DLCPS 10 aprile 1947 n.261 l' amministrazione statale o regionale dei lavori pubblici si sostituisce al comune interessato nel provvedere al compimento dell'opera e assume la posizione di parte sia nel rapporto espropriativo che in ogni altro rapporto inerente all'opera, sempre che dalle particolari modalita in cui l'attivita amministrativa venga svolta non risulti il contrario. (V. 313-68, massime n. 331248 e 331249).*
Riferimenti normativi: Legge 10/04/1947 num. 261 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)