Sez. 3, Sentenza n. 481 del 20/01/1981 (Rv. 410950 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - FATTO DEL TERZO O DEL DANNEGGIATO - CONFIGURABILITA COME CASO FORTUITO - CONDIZIONI.*
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - FATTO DEL TERZO O DEL DANNEGGIATO - CONFIGURABILITA COME CASO FORTUITO - CONDIZIONI.*
Il fatto del terzo o dello stesso danneggiato, per potere assumere l'efficacia di fortuito - che esclude, ai sensi dell'art 2051 cod civ, la responsabilita per i danni cagionati da cose in custodia - deve inserirsi, nella Determinazione dell'evento dannoso, con impulso causale autonomo rispetto alla sfera di Azione del custode ed essere da quest'ultimo - che ha l'Obbligo di adottare le misure idonee onde impedire, nei limiti della prevedibilita, che la cosa possa arrecare danni a terzi - non prevedibile ne evitabile. (V 2435/75, mass n 376318; (V 2412/74, mass n 370807; (Conf 2033/77, mass n 385758).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)