Sez. 3, Sentenza n. 2435 del 18/06/1975 (Rv. 376318 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - CONDIZIONI - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - CONDIZIONI - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*
Per la sussistenza della responsabilita presunta iuris tantum a carico del custode, stabilita dall'art 2051 cod civ, e richiesto che il danno sia prodotto dalla cosa in custodia, o perche la medesima sia suscettibile, per la sua intrinseca natura, di produrlo, o perche in essa siano insorti agenti dannosi, anche se provocati da elementi o da fatti provenienti dall'esterno. La custodia della cosa implica il fondamentale dovere di non perdere, in nessun caso, il controllo della cosa stessa, in guisa da evitare ogni situazione di pericolo e di danno.La responsabilita presunta puo essere vinta solo con la prova del fortuito, comprensivo, nella sua piu lata accezione, anche della colpa del danneggiato o del fatto di un terzo positivamente accertati: con la prova, quindi, di un fatto che abbia direttamente cagionato l'evento dannoso e che dal custode era assolutamente non prevedibile ne evitabile. (V 1698/73, mass n 364619).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)