Sez. 1, Sentenza n. 10135 del 02/05/2007 (Rv. 596466 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Minore straniero nel territorio italiano - Autorizzazione all'ingresso o alla permanenza del familiare ex art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998 - Correlazione a situazioni eccezionali - Necessità - Conseguenze - Ordinarie esigenze di socializzazione - Rilevanza - Esclusione.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
I gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore straniero presente nel territorio italiano, i quali, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, consentono il rilascio dell'autorizzazione alla permanenza in Italia per un periodo determinato del di lui familiare, ancorché attinto da provvedimento di espulsione, devono essere correlati esclusivamente alla sussistenza di condizioni di emergenza, ovvero di circostanze contingenti ed eccezionali che pongano in grave pericolo lo sviluppo normale della personalità del minore (dal punto di vista fisico e psichico), tanto da richiedere il sostegno del genitore per fronteggiarle, e non possono essere configurati in rapporto a situazioni che presentino carattere di normalità e tendenziale stabilità - quali le ordinarie esigenze di compimento del ciclo scolastico o dell'intero processo educativo-formativo del minore, di indeterminabile o lunghissima durata - come si desume inequivocamente dal rilievo che tale autorizzazione deve essere temporalmente limitata e revocata con la cessazione dei motivi che ne abbiano giustificato il rilascio. Detta autorizzazione non può, perciò, essere rilasciata al familiare, in ragione delle esigenze di salvaguardia di una situazione di integrazione del minore nel tessuto sociale che renda le sue condizioni di vita consone alle esigenze evolutive proprie dell'età e migliori rispetto a quelle godute o godibili nel Paese di origine o altrove. Diversamente, si produrrebbe il risultato di uno stabile radicamento nel territorio italiano del nucleo familiare, ovvero si configurerebbe un modo anomalo di legittimare l'inserimento di famiglie di stranieri illegalmente presenti nel territorio nazionale attraverso una forma di strumentalizzazione, e non già di tutela, dell'infanzia. Né, d'altra parte, siffatta interpretazione contrasta con il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, atteso che il diritto all'unità familiare, regolato dagli artt. 29 e 30 del d.lgs. n.286/1998, è tutelato in particolare attraverso l'istituto del ricongiungimento, il quale può essere invocato soltanto nell'ipotesi di regolare presenza in Italia del genitore o del minore, laddove, del resto, quest'ultimo, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, lett. a) del citato d.lgs., ha diritto di seguire il genitore espulso nel luogo di destinazione.
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 lett. 0003 CORTE COST., Legge 25/07/1998 num. 286 lett. 0003 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)