diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5659 del 09/06/1998 (Rv. 516219 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Informazione inesatta fornita da una banca - Responsabilità ex art. 2043 cod. civ. per i danni eventualmente derivatine - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516219-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

In tema di responsabilità per i danni derivanti dall'aver confidato sulla veridicità di informazioni ricevute, non è configurabile un diritto soggettivo all'esattezza dell'informazione richiesta, bensì solo un interesse giuridicamente protetto a non vedersi alterare o malformare la volontà per l'opera dolosa o colposa di un terzo, interesse configurabile alla stregua dell'art. 1439 comma secondo cod. civ. e tutelabile in sede aquiliana solo a seguito di un giudizio di comparazione con il contrapposto interesse del soggetto agente; tuttavia, nell'ambito dei rapporti bancari, le regole di trasparenza e di corretta gestione del credito comportano che l'imprenditore bancario, ove ritenga di (o sia tenuto a) fornire un'informazione, non può fornirla inesatta, dovendo altrimenti rispondere ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. dei danni ingiustamente causati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1439, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)