Sez. L, Sentenza n. 10062 del 09/10/1998 (Rv. 519905 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ E ALTRE MENSILITÀ AGGIUNTIVE | Settore industriale - Tredicesima mensilità - Base di calcolo - Retribuzione globale di fatto - Computabilità ex art. 17 Concordato interconfederale 27 ottobre 1946 - Sussistenza - Ultrattività di detta disciplina - Sussistenza - Diretto esame in cassazione - Ammissibilità - Fattispecie relativa a rapporto alle dipendenze della Società autostrade.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ E ALTRE MENSILITÀ AGGIUNTIVE
In base all'art. 17 del Concordato interconfederale 27 ottobre 1946, reso efficace "erga omnes" con d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070, e quindi da un lato efficace oltre la sua scadenza fino alla sua sostituzione o alla deroga "in melius" con altro contratto collettivo, e dall'altro direttamente esaminabile in cassazione, nel settore industriale la tredicesima mensilità deve essere determinata in base alla retribuzione globale di fatto e, quindi, computando anche l'indennità di lavoro notturno normalmente prestato secondo turni prestabiliti. (Fattispecie relativa a rapporto di lavoro con la Società autostrade).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 28/07/1960 num. 1070 CORTE COST., Contr. Coll. 27/10/1946 num. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)