Sez. L, Sentenza n. 14344 del 02/11/2000 (Rv. 541328 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ E ALTRE MENSILITÀ AGGIUNTIVE | Disciplina prevista da contratti collettivi resi efficaci "erga omnes" - Trattamento di maggior favore in rapporto alla disciplina collettiva di diritto comune - Configurabilità - Presupposti - Valutazione complessiva nell'ambito dei singoli istituti - Necessità - Tredicesima e quattordicesima mensilità - Componenti dello stesso istituto delle mensilità supplementari - Configurabilità - Conseguenze - Computo delle stesse - Applicazione della nozione di retribuzione globale di fatto dettata dall'accordo interconfederale del 1946 per la tredicesima - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ E ALTRE MENSILITÀ AGGIUNTIVE
In relazione al principio secondo cui il carattere migliorativo della disciplina collettiva di diritto comune, rispetto a quella resa efficace "erga omnes", deve essere valutato complessivamente nell'ambito dei singoli istituti, e al fine di verificare la legittimità delle norme di un contratto collettivo che escludano dal computo della tredicesima e della quattordicesima mensilità l'incidenza della maggiorazione per lavoro notturno periodico di turno, a fronte del riferimento dell'accordo interconfederale del 27 ottobre 1946 (reso efficace "erga omnes" con d.P.R. n. 1070 del 1960) alla retribuzione globale di fatto per la misura della tredicesima mensilità, dette due mensilità devono essere considerate unitariamente quali componenti delle cosiddette mensilità aggiuntive, con la conseguente valutabilità del trattamento previsto dal contratto collettivo di diritto comune come migliorativo rispetto a quello - consistente nella sola tredicesima mensilità - del contratto efficace "erga omnes".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Contr. Coll. 27/10/1946 num. 17, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST., DPR 28/07/1960 num. 1070 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)