Sez. 1, Sentenza n. 123 del 29/10/2002 Cc. (dep. 08/01/2003) Rv. 222941 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Autorizzazione ad assentarsi per motivi di lavoro determinati da assoluta indigenza - Assoluta indigenza - Nozione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI
Ai fini dell'autorizzazione all'imputato ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari per esigenze di lavoro determinate da assoluta indigenza, per la configurabilità di tale situazione deve farsi riferimento alle sue condizioni personali, senza tener conto di quelle del nucleo familiare (nella specie composto dal padre e dai fratelli conviventi) che dimori nello stesso luogo, sia perché la situazione economica dei familiari non è presa in considerazione dalla legge, sia perché non sussiste un obbligo di costoro di sostenere gli oneri di mantenimento del congiunto sottoposto a misura restrittiva. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha rilevato che ad opposta conclusione nella specie non si sarebbe potuto giungere neanche sotto il profilo del dovere di somministrazione degli alimenti, data l'idoneità del potenziale alimentando a provvedere al proprio sostentamento con l'attività lavorativa e non ostando a quest'ultima preminenti esigenze cautelari)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 284 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 433, Cod. Civ. art. 438
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)