Sez. L, Sentenza n. 20364 del 15/10/2004 (Rv. 578390 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Lavoro notturno prestato su turni periodici - Maggiorazioni retributive - Inclusione nella retribuzione normale - Calcolo ai fini del trattamento retributivo nel periodo feriale - Condizioni - Specifico riferimento della contrattazione collettiva alla retribuzione normale o ordinaria o di fatto - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE
Ai fini del riconoscimento del diritto dei lavoratori subordinati al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non esistendo nel nostro ordinamento il principio dell'onnicomprensività della retribuzione, non è sufficiente l'accertamento della sistematicitàe non occasionalità delle prestazioni notturne, occorrendo verificare se la contrattazione collettiva faccia riferimento ad esse, mediante il rinvio alla retribuzione normale o ordinaria o di fatto o globale di fatto, stabilendone così la computabilità nel calcolo della retribuzione spettante durante le ferie.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)