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Sez. L, Sentenza n. 3792 del 18/08/1977 (Rv. 387460 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PROPAGANDA SCIENTIFICA E COLLOCAZIONE COMMERCIALE DI MEDICINALI - COLLABORATORI DELLA CASA FARMACEUTICA - NATURA DEL RAPPORTO - POSSIBILE ALTERNATIVA - LAVORO SUBORDINATO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL COLLABORATORE DELLA CASA FARMACEUTICA.*
Stato
decisa il 1977-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387460-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PROPAGANDA SCIENTIFICA E COLLOCAZIONE COMMERCIALE DI MEDICINALI - COLLABORATORI DELLA CASA FARMACEUTICA - NATURA DEL RAPPORTO - POSSIBILE ALTERNATIVA - LAVORO SUBORDINATO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL COLLABORATORE DELLA CASA FARMACEUTICA.*

Poiche un'impresa produttrice di medicinali puo utilizzare, per la propaganda scientifica e la collocazione nel mercato dei suoi prodotti, sia l'opera di un proprio dipendente subordinato, sia quella di ausiliari non dipendenti e non inseriti nell'organizzazione gerarchica imprenditoriale, per la qualificazione giuridica del negozio in concreto concluso non puo farsi riferimento ad un preteso criterio di normalita di uno dei detti schemi negoziali, bensi si deve fare ricorso ai criteri differenziali tra rapporto di lavoro subordinato sulla base delle circostanze dedotte dalle parti, che correlativamente debbono assumersene l'Onere probatorio. Pertanto, chi assuma di aver svolto l'opera di propaganda scientifica nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa produttrice di medicinali ha l'Onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi di tale rapporto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)