Sez. L, Sentenza n. 4566 del 30/07/1984 (Rv. 436468 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - ATTIVITÀ DI ESAZIONE DEI PREMI - SVOLTA PER UNA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE - LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ RISPETTIVA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - ATTIVITÀ DI ESAZIONE DEI PREMI - SVOLTA PER UNA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE - LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ RISPETTIVA - CONDIZIONI.*
Poiché una compagnia di Assicurazione può utilizzare per la propria attività di esazione dei premi sia l'opera di un lavoratore dipendente sia quella di ausiliari esterni, non subordinati e non inseriti nella organizzazione gerarchica imprenditoriale, per la qualificazione giuridica del negozio in concreto concluso come contratto di lavoro autonomo o subordinato, devesi fondamentalmente verificare se ricorra oppur no il requisito tipico della subordinazione inteso come prestazione dell'attività lavorativa intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dello imprenditore e perciò con inserimento nell'organizzazione suddetta. Per contro, altri caratteri di tale attività, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa, le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante ai fini di quella qualificazione, essendo compatibili così con il rapporto di lavoro subordinato, come con quello di lavoro autonomo (cosiddetti rapporti di parasubordinazione), la cui negazione non può neanche fondarsi esclusivamente sul fatto che le parti abbiano stipulato un patto di prova e che il lavoratore sia tenuto all'osservanza dell'Obbligo di fedeltà. (V 5282/81, mass n 416030; (V 5395/80, mass n 409278; (V 4208/79, mass n 400724; (V 3787/78, mass n 393325; (V 3792/77, mass n 387460).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)