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Sez. L, Sentenza n. 1568 del 02/03/1983 (Rv. 426399 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CRITERI DISTINTIVI - SUBORDINAZIONE - CARATTERE PRECIPUO DEL SECONDO TIPO DI RAPPORTI - RAPPORTI DI COSIDDETTA PARASUBORDINAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426399-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CRITERI DISTINTIVI - SUBORDINAZIONE - CARATTERE PRECIPUO DEL SECONDO TIPO DI RAPPORTI - RAPPORTI DI COSIDDETTA PARASUBORDINAZIONE - ESCLUSIONE.*

La collaborazione, l'assenza di rischio nell'Esercizio dell'attività promessa, la natura dell'oggetto della prestazione e la continuità di questa, la Forma del compenso e l'osservanza d'un orario costituiscono elementi soltanto sussidiari ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, il cui tratto distintivo precipuo (anche rispetto ai rapporti di cosiddetta parasubordinazione, i quali non cessano di essere forme di lavoro autonomo per il solo fatto dell'applicabilità ai medesimi di alcuni istituti tipici del rapporto di lavoro subordinato) è costituito dalla subordinazione, intesa come assoggettamento gerarchico del prestatore alle direttive del datore di lavoro, inerenti all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva negato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra un "collaboratore scientifico" ed una società farmaceutica). (V 5290/81, mass n 416045; (V 3498/81, mass n 414097; (V 3792/77, mass n 387460; (V 245/77, mass n 383772).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)