Sez. 3, Sentenza n. 5271 del 13/05/1995 (Rv. 492252 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidazione del danno biologico - Criterio indicato dall'art. 4 terzo comma del D.L. n. 857 del 1976 convertito nella legge n. 39 del 1977 - Utilizzabilità - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Nella liquidazione del danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sè considerata, indipendentemente dalle ripercussioni che essa può comportare sulla capacità di lavoro e di guadagno del soggetto, non può essere utilizzato, come parametro di riferimento, il criterio indicato dall'art. 4, comma terzo, del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 - convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39 -, che si riferisce al pregiudizio patrimoniale conseguente alla menomazione della capacità di produzione del reddito personale e non può pertanto servire a commisurare il danno conseguente alla menomazione degli attributi e requisiti biologici della persona, in se considerata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)