Sez. 3, Sentenza n. 1671 del 10/12/2001 Cc. (dep. 16/01/2002) Rv. 221062 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Competizioni agonistiche- Obbligo di presentazione alla polizia in concomitanza con il loro svolgimento - Provvedimento del Questore - Convalida del Gip - Lasso di tempo incompatibile con la possibilità di difesa - Illegittimità della convalida - Sussistenza - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
È illegittima l'ordinanza con cui il G.i.p. convalida il provvedimento del Questore che vieta al destinatario, ai sensi dell' art.6, comma 2 della legge 13 dicembre 1989, n.401, di recarsi nei luoghi in cui si svolgono manifestazione sportive e gli fa obbligo di presentarsi in Questura nell'ora di inizio di esse, allorché fra la notifica di tale provvedimento e l'udienza di convalida davanti al giudice intercorra un lasso di tempo che impedisca la possibilità di presentare memorie e deduzioni. (Fattispecie in cui la Corte, richiamando i principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n.144/1997, ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida emessa a seguito di udienza che era stata fissata nello stesso giorno in cui l'interessato aveva ricevuto la notifica del provvedimento del Questore). (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore del d.l. 20 agosto 2001 n. 336, convertito con legge 19 ottobre 2001, n. 377).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)