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Sez. 1, Sentenza n. 5566 del 06/10/2000 Cc. (dep. 29/11/2000) Rv. 217294 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di competizioni agonistiche - Provvedimento del questore - Convalida nel giorno successivo alla notifica - Sufficienza di tale lasso di tempo per la presentazione di memorie difensive - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217294-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

Il termine del quale deve poter fruire, per esercitare il proprio diritto di difesa mediante presentazione di memorie o altri atti, il soggetto al quale sia stato notificato il provvedimento del questore che gli fa divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, non può essere compresso in modo tale da rendere di fatto impossibile o estremamente arduo il detto esercizio. Deve, pertanto, ritenersi insufficiente, al fine summenzionato, il lasso di tempo di un solo giorno che sia intercorso tra la notifica del provvedimento all'interessato e la convalida di esso da parte del giudice, e ciò determina l'illegittimità dello stesso provvedimento di convalida non essendo ragionevolmente esigibile che nell'arco di una giornata un soggetto (normalmente inesperto di diritto), riesca a reperire un difensore, a sottoporgli il caso e ad ottenere la tempestiva redazione di uno scritto defensionale.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)