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Sez. 1, Sentenza n. 45785 del 22/11/2001 Cc. (dep. 20/12/2001) Rv. 220375 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di competizioni agonistiche - Provvedimento del questore - Convalida intervenuta a distanza di 22 ore dalla notifica all'interessato - Violazione del diritto di difesa per ritenuta insufficienza di detto lasso di tempo ai fini della presentazione di memorie difensive - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220375-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

In tema di convalida del provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2, della legge 13 dicembre 1989 n.401, abbia fatto divieto a taluno di accedere ai luoghi di svolgimento di competizioni agonistiche, imponendogli nel contempo l'obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia, è da ritenere ragionevole, ai fini dell'esercizio della facoltà di presentazione al giudice di memorie difensive - con esclusione, quindi, di ogni nullità riconducibile alla violazione del diritto di difesa - il termine di 22 ore intercorso tra la notifica del provvedimento del questore e la successiva ordinanza di convalida.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)