Sez. 4 - , Sentenza n. 3454 del 16/01/2019 Ud. (dep. 24/01/2019) Rv. 275195 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - EFFETTI | Giudizio di legittimità - Rilevabilità d'ufficio dell'estinzione del rapporto processuale civile - Legittimità - Annullamento senza rinvio delle statuizioni civili della sentenza - Necessità - Fattispecie.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - EFFETTI
In caso di revoca della costituzione di parte civile nel giudizio di legittimità, la Corte di cassazione, investita del ricorso proposto dall'imputato, deve rilevare, anche d'ufficio, la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale ed annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in essa contenute. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato le statuizioni civili della sentenza di condanna pur avendo dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)